ex. art. 6, III comma, Dlgs 8.6.2001 n.231
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29.9.2000 n. 300”
(Emendamento
del 01.10.2021)
Parte Generale
1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE. NATURA E CARATTERI
1.1 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO
1.2 ESONERO DALLA RESPONSABILITA’. ARTT. 6 E 7 DEL DECRETO
1.3 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI BEIERSDORF S.P.A.
2.1 FINALITÀ DEL MODELLO.
2.2 ADOZIONE E GESTIONE DEL MODELLO NEL GRUPPO BDF
2.3 MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO
2.4 DESTINATARI DEL MODELLO E DIFFUSIONE.
3. ORGANISMO DI VIGILANZA
3.1 OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
3.2 INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
4. SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE
4.1 LAVORATORI DIPENDENTI
4.2 ORGANI DIRETTIVI E AMMINISTRATORI
4.3 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS
ALLEGATO 1) IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING
Il Decreto
Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, che introduce la “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito il
“Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità
delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente
sottoscritte dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26
luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità
Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla
corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli
Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla
corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
ed internazionali.
Il Decreto ha
introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa
(equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle
persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona
fisica che ha realizzato materialmente i reati e che mira a coinvolgere, nella
punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano
stati compiuti.
I punti fondamentali
del Decreto riguardano:
a) l’individuazione
delle persone che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente,
ne possono determinare la responsabilità. In particolare possono essere:
1. persone fisiche
che rivestono posizione di vertice (“apicali”) (rappresentanza, amministrazione
o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano,
di fatto, la gestione ed il controllo);
2. persone fisiche
sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti
sopraindicati.
b) La tipologia dei
reati previsti che riguarda
i) reati commessi
in danno della Pubblica Amministrazione,
ii) reati in tema
di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, introdotti
nella disciplina dalla legge 406/2001, art. 6, che ha inserito nel D. Lgs
231/2001 l’art. 25-bis,
iii) reati in
materia societaria introdotti nella disciplina dal D.Lgs 61/2002, che ha
inserito nel D. Lgs 231/2001 l’art. 25-ter,
iv) delitti con
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico introdotti nella
disciplina dalla Legge 7/2003, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l’art. 25-quater.
v) delitti in tema
di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e
di acquisto e alienazione di schiavi introdotti nella disciplina con legge
228/2003, che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l’art. 25-quinquies
vi) i reati di
abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato indicati
all’art.9 della Legge 18 Aprile 205 n°62 (Legge Comunitaria 2004) che a sua
volta recepisce la direttiva 2006/6/CE – previsti dalla parte V, titolo I-bis,
capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n°58 –
sono recepiti dal Legislatore nazionale attraverso l’art. 25 sexies del D.lgs.231/01.
In considerazione
dell’area di attività di Beiersdorf S.p.A., tra i reati enumerati dal Decreto
vengono giudicati rilevanti per la Società quelli riportati sub i) e iii), che in
seguito si andranno ad elencare con la relativa descrizione della condotta
criminosa.
Il sistema sanzionatorio
previsto dal Decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.
La sanzione
pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote»
e, quando il giudice ritiene l’ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.
Le sanzioni interdittive si
applicano in aggiunta alle
sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.
Le sanzioni
interdittive previste dal Decreto sono:
- l’interdizione,
temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o
la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
- il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di
quelli già concessi;
- il divieto,
temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni
interdittive si applicano solo in ipotesi tassative e purché ricorra almeno una
delle seguenti condizioni:
- l’ente ha tratto
dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto
apicale,
- da un soggetto
subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi
carenze organizzative,
- in caso di
reiterazione degli illeciti.
Le sanzioni
interdittive sono normalmente temporanee,
ma possono eccezionalmente
essere applicate con effetti definitivi.
Le sanzioni
interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora
sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e
specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano
commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.
Oltre alla sanzione
pecuniaria e alle sanzioni interdittive il Decreto prevede ulteriori due sanzioni:
a) la confisca, che consiste
nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato
(ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o
sul profitto del reato, nell’apprensione di somme di danaro, beni o altre
utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
b) la pubblicazione della sentenza di condanna,
che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o
per intero a spese dell’ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella
sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale.
Gli art. 6 e 7 del
Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità
amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio
dell’Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.
In particolare nel
caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l’art. 6 prevede
l’esonero qualora l’Ente stesso dimostri che:
a) l’organo
dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del
fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire
reati della specie di quello verificatosi (di seguito il “Modello”);
b) il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di proporne
l’aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo
di Vigilanza dell’Ente (di seguito “OdV”), dotato di autonomi
poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che
hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto
Modello;
d) non vi sia stata
omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
Per quanto concerne
i dipendenti, l’art. 7 prevede l’esonero nel caso in cui l’ente abbia adottato
ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di
organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
Il Decreto prevede,
inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:
1. individuare le
attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere
specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare
modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione di tali reati;
4. prevedere
obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
La predisposizione
del presente Modello è ispirata alle Linee
Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo,
elaborate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente integrate
in data 3 ottobre.
Il percorso da
queste indicato per l’elaborazione del Modello può essere sintetizzato secondo
i seguenti punti fondamentali:
- individuazione
delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali
sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione
di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l’adozione
di appositi protocolli.
A supporto di quanto
sopra soccorre l’insieme coordinato di strutture organizzative, attività e
regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal
management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza
in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di
controllo interno.
Beiersdorf S.p.A., nell’ottica
di assicurare e migliorare le condizioni di correttezza e di trasparenza nella
conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto conforme alle
proprie politiche aziendali procedere all’adozione, mediante deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 20/03/2013 di un modello di organizzazione e
di gestione conforme alle prescrizioni del Decreto ed alle Linee Guida emanate
da Confindustria.
Tale Modello,
unitamente all’adozione del Codice Etico, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 20/03/2013, si propone di costituire un valido strumento di
sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti
gli altri soggetti alla stessa cointeressati, affinché seguano,
nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, lineari ed
improntati alla legalità , tali da prevenire il rischio di commissione dei
reati contemplati nel Decreto.
Con l’adozione del
presente modello Beiersdorf S.p.A. si determina ad osservare compiutamente le
prescrizioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del Decreto,
incrementando il sistema dei controlli tesi a prevenire la commissione dei
reati.
Il Modello si basa
su di un sistema strutturato ed organico di procedure che si propongono di:
- individuare le
aree ed i processi di verosimile rischio nello svolgimento dell’attività
aziendale;
- fissare un
sistema normativo interno teso a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni della società in relazione ai rischi da prevenire a mezzo del Codice
Etico e di un sistema di deleghe di funzioni e di procure per la firma di atti
aziendali che assicuri una cristallina rappresentazione del processo di
formazione e di attuazione delle decisioni;
-
individuare
i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività
a rischio;
- attribuire
all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello
e di proporne e curarne l’aggiornamento.
Quindi, il Modello
si propone le finalità che seguono:
-
migliorare
il sistema di corporate governance,
con particolare attenzione all’obbiettivo
di prevenire la commissione di reati;
- preordinare un
articolato sistema di prevenzione e controllo teso alla riduzione del rischio
di commissione dei reati connessi all’attività aziendale;
-
informare
adeguatamente tutti coloro che operano a nome e per conto della società,
soprattutto nelle aree di attività a rischio, che la violazione delle
prescrizioni contenute nel Modello, qualora si concretizzi in un illecito,
potrà comportare sanzioni amministrative e penali non solo nei loro confronti
ma anche in quelli della società;
- informare
tutti coloro che operano a nome e per conto della società che la violazione
delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l’applicazione di sanzioni
disciplinari;
-
diffondere
ed affermare una cultura d’impresa fondata sulla legalità, con espressa
riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge,
alle disposizioni interne ed alle disposizioni contenute nel presente Modello;
-
diffondere
la cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi
che la Società si prefigge di raggiungere.
In conformità a
quanto previsto dall’art. 6, I comma, lettera a) del Decreto l’Organo Dirigente
ha competenza esclusiva per l’adozione, modificazione ed integrazione del
Modello .
In particolare il
Consiglio di Amministrazione è tenuto a modificare con tempestività il Modello
nell’ipotesi in cui vengano riscontrate violazioni od elusioni delle
prescrizioni in esso contenute, ovvero qualora il Modello si manifesti
inadeguato al fine di garantire l’efficace prevenzione delle fattispecie
delittuose previste dal Decreto.
E’ demandato
altresì al Consiglio di Amministrazione il compito di integrare ed aggiornare
il Modello qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo che amplino l’ambito
di applicazione del Decreto.
L’OdV deve
tempestivamente segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni
fatto dal quale derivi la necessità di revisione ed aggiornamento del modello.
Il tal caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a convocare
il Consiglio di Amministrazione al fine di adottare ogni opportuna
deliberazione di competenza.
Le modifiche delle
procedure devono essere comunicate all’OdV, nonché alle società controllate
affinché queste ultime adeguino i rispettivi modelli.
Le regole contenute
nel Modello si applicano a coloro che svolgono funzioni di gestione,
amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti della
medesima, nonché coloro i quali, pur essendo soggetti esterni, operano su
mandato della stessa o sono legati da rapporti di collaborazione tali da
ritenere opportuno applicare le procedure previste dal Modello al fine di
prevenire la commissione di reati.
I soggetti ai quali
il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne il contenuto, le relative
disposizioni ed a contribuire all’attuazione del medesimo.
La Società promuove
l’effettiva conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro
aggiornamenti tra tutti i soggetti interessati attraverso le modalità ritenute
idonee.
In ottemperanza
agli artt. 6 e 7 del Decreto il compito di vigilare con continuità in ordine
all’efficace funzionamento ed all’osservanza delle prescrizioni del Modello,
nonché di proporre e promuovere l’aggiornamento, è demandato ad un organismo
della Società connotato da autonomia, professionalità ed indipendenza
nell’esercizio delle proprie funzioni.
Ai fini di cui
sopra, e secondo il disposto dell’art. 6, lettera b) del Decreto, la Società,
con deliberazione del 20/03/2013, costituisce un collegio denominato “Organismo
di Vigilanza”, disciplinato dalle disposizioni che seguono.
I membri dell’OdV
devono essere scelti in base ai requisiti di professionalità, onorabilità,
competenza, indipendenza ed autonomia funzionale.
L’OdV può, così
come previsto dalla legge di stabilità del 2012, essere composto dai membri del
Collegio Sindacale, i quali nominano il Presidente dell’OdV.
All’OdV sono
attribuiti i compiti di:
-
vigilare
sull’effettiva attuazione del Modello;
-
verificare
la concreta efficacia del Modello e l’idoneità del medesimo a prevenire la
commissione dei reati previsti dal decreto;
-
proporre
aggiornamenti e modifiche al modello in ragione di intervenuti mutamenti
normativi o delle condizioni aziendali. Modifiche che comunque restano
assoggettate all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
L’OdV, al fine di esercitare
le funzioni di cui sopra, dispone di autonomi poteri di iniziativa e di
controllo, nonché di autonomi poteri di spesa, determinati sulla base di un
preventivo annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta
dell’OdV medesimo.
L’OdV, nel
perseguimento della finalità di vigilare sulla concreta attuazione del Modello
adottato dalla Società, esercita i seguenti poteri di iniziativa e controllo
nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e
delle persone interessate:
-
verifica
periodica della mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguare la stessa
agli eventuali intervenuti mutamenti dell’attività o della struttura aziendale;
-
accede a
tutte le informazioni concernenti le attività a rischio e può chiedere
informazioni o l’esibizione di documenti ai dirigenti della società ed a tutto
il personale dipendente che svolga la propria attività nell’ambito delle
attività a rischio ovvero sovraintenda alle medesime;
-
effettua
verifiche periodiche su attività, operazioni o atti specifici, posti in essere
nell’ambito delle attività a rischio;
-
conduce
le indagini interne tese all’accertamento di presunte violazioni delle
prescrizioni del modello emerse nel corso dell’attività di vigilanza svolta
dall’Organismo o segnalate al medesimo
L’OdV riferisce in
ordine all’attuazione del Modello ed all’eventuale sussistenza di profili di
criticità del medesimo provvedendo a redigere periodicamente, e comunque almeno
una volta l’anno, una relazione scritta relativa all’attività svolta che,
unitamente ad un motivato rendiconto delle spese sostenute, dovrà essere
inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Tali relazioni
periodiche assolvono anche lo scopo di consentire al Consiglio di
Amministrazione di acquisire gli elementi necessari al fine di valutare
l’opportunità di apportare eventuali modificazioni al Modello.
Le relazioni
dovranno pertanto presentare ed evidenziare:
-
le eventuali
problematiche relative alle modalità di attuazione delle procedure previste dal
Modello;
-
le
segnalazioni ricevute dai soggetti interni ed esterni in ordine al Modello, le
relative attività svolte e gli esiti delle verifiche;
-
i procedimenti
disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società con esclusivo
riferimento alle attività a rischio;
-
la valutazione
della concreta applicazione e della funzionalità del Modello, con eventuali
indicazioni, integrazioni, correzione o modifiche tese al miglioramento dello
stesso.
In ogni caso, l’OdV
dovrà riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione
in ordine ad ogni violazione del Modello ritenuta fondata di cui sia venuto a
conoscenza.
Il personale della Società ha facoltà di rivolgersi direttamente all’OdV per segnalare violazioni del modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione. L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute, in forma scritta e non anonima, adottando le misure idonee affinché sia garantita la riservatezza in ordine all’identità del segnalante. Resta inteso che le limitatamente alle denunce relative alla violazione di norme o procedure regolamentate dal Dlgs 231/2001 e richiamate in questo modello organizzativo le denunce anziché con il sistema interno di whistleblowing consueto andranno indirizzate per iscritto ed in forma anonima alla mail dell’organismo di vigilanza organismodivigilanza2@beiersdorf.com come definito nell’Allegato 1 della parte Generale del presente Modello Organizzativo.
Le eventuali conseguenti iniziative saranno disposte ad esclusiva discrezione dell’OdV, il quale dovrà comunque motivare eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.
Devono essere
trasmesse all’OdV le informazioni relative ai seguenti atti ufficiali:
-
atti,
provvedimenti o notizie provenienti dalle Autorità in ordine allo svolgimento di
indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
-
le richieste
di assistenza legale inoltrare dai dirigenti e/o quadri in relazione
all’instaurazione di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;
-
i rapporti
redatti dai responsabili aziendali nell’ambito delle loro attività e funzioni
dai quali emergano fatti, atti, eventi, azioni od omissioni che presentino
profili di criticità in relazione all’attuazione delle prescrizioni del Modello
e del Decreto;
-
le notizie
relative alla effettiva attuazione del Modello con evidenza dei procedimenti
disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni irrogate, dei provvedimenti di
archiviazione e delle relative motivazioni;
-
il sistema
delle deleghe adottato dalla Società e ogni modifica relativa al medesimo.
Secondo il disposto
dell’art. 6, II comma, lettera e) del Decreto viene introdotto un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
modello, che costituisce condizione essenziale per assicurare l’effettività del
Modello stesso.
L’applicazione
delle misure sanzionatorie e disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale
procedimento penale, e non pregiudica né modifica ulteriori eventuali
conseguenze di diversa natura che possano derivare dal medesimo fatto.
Le sanzioni per le
violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi
competenti in forza dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo
Statuto e dai regolamenti della Società.
La violazione del
Modello e delle relative procedure deve essere immediatamente comunicata
all’OdV da parte di tutti i destinatari del Modello.
All’OdV deve
altresì essere comunicata l’eventuale applicazione di una sanzione prevista per
la violazione del Modello o delle procedure disposta nei confronti di qualsiasi
soggetto tenuto all’osservanza del Modello.
Le condotte poste
in essere dai lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e
quadro in violazione delle singole norme comportamentali previste dal Modello
sono definite come illeciti disciplinari.
Nei confronti dei
soggetti di cui sopra il sistema disciplinare è applicato in conformità all’art.
7 L. 20.5.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL dei
lavoratori dipendenti.
Il Modello
costituisce un complesso di norme alle quali il personale dipendente deve
uniformarsi anche ai sensi di quanto statuito dai rispettivi CCNL in materia di
norme comportamentali e di sanzioni disciplinari
In relazione a
quanto sopra il Modello fa espresso riferimento alle categorie di fatti
sanzionabili previste dall’apparato sanzionatorio esistente.
Pertanto la
violazione delle previsioni del Modello e delle relative procedure di
attuazione, comporta l’applicazione del procedimento disciplinare e delle
conseguenti sanzioni, in conformità alla legge ed ai CCNL.
In ogni caso,
qualora il fatto costituisca violazione di doveri derivanti dalla legge o dal
rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto
medesimo nemmeno in via provvisoria, potrà essere disposto il licenziamento
senza preavviso, ex art. 2119 c.c. e nel rispetto della normativa vigente,
ferma restando l’osservanza del procedimento disciplinare.
Il sistema
disciplinare deve essere monitorato dall’OdV e dalla Direzione del Personale.
Qualora la
violazione delle procedure previste dal Modello sia realizzata da parte di
dirigenti si provvede ad applicare nei confronti dei soggetti ritenuti
responsabili le misure idonee previste dalla legge e dal CCNL applicabile.
L’OdV provvede a
dare comunicazione di quanto sopra al titolare del potere disciplinare ed al
Consiglio di Amministrazione.
Se la violazione
riguarda Amministratori della Società, l’OdV deve darne comunicazione al
Consiglio d’Amministrazione ed al Collegio Sindacale.
Il Consiglio di
Amministrazione può applicare, nei confronti degli Amministratori che abbiano
commesso una violazione del Modello o delle procedure, ogni idoneo
provvedimento consentito dalla legge.
Nelle fattispecie
connotate da maggior gravità il Consiglio d’Amministrazione convoca l’Assemblea
proponendo la revoca dalla carica.
Ogni comportamento
posto in essere da collaboratori esterni o da partners in dispregio delle norme
di condotta previste dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione
di un reato previsto dal Decreto potrà determinare, previa attivazione ed
apposizione di opportune ed idonee clausole contrattuali nelle lettere di
incarico e negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto.
L’OdV informa di
quanto sopra il Consigliere Delegato, il Direttore Risorse umane ed il
Responsabile dell’Area alla quale il contratto o rapporto si riferisce al fine
di deliberare in ordine alle misure sanzionatorie previste.
Riferimenti legislativi
La legge 30 novembre 2017 n. 179
prevede disposizioni che tutelano gli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità previsti dal D.Lgs. 231/2001 di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro.
In particolare, l’articolo 2 della
legge in oggetto integra l’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilendo quanto
segue:
- i modelli di organizzazione e gestione
dell’ente devono prevedere uno o più canali, di cui almeno uno con modalità
informatiche, per consentire ai soggetti di cui all’articolo 5 ex D.Lgs.
231/2001 di presentare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del
modello stesso. Tali canali devono garantire la riservatezza dell’identità del
segnalante;
- sono vietati atti di ritorsione o
discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi
collegati alla segnalazione. Sono quindi nulli il licenziamento ritorsivo o discriminatorio
del soggetto segnalante, nonché il mutamento di mansioni o qualsiasi altra
misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- il sistema disciplinare adottato ai
sensi del D.Lgs. 231/2001 deve prevedere sanzioni nei confronti di chi viola le
misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave
segnalazioni che si rivelano infondate;
- l’adozione di misure discriminatorie
nei confronti dei segnalanti può essere denunciata all’Ispettorato nazionale
del lavoro sia dal segnalante che dall’organizzazione sindacale indicata dal
medesimo.
L’articolo 3 della legge in oggetto
circoscrive l’ambito in cui il segnalante incorre in responsabilità. In
particolare, è stabilito che le segnalazioni in oggetto dal cui contenuto
emerge un leale spirito di partecipazione all’interesse all’integrità
dell’ente, nonché al controllo e alla prevenzione di illeciti e fatti nocivi,
costituisce giusta causa di rivelazione di informazioni riservate.
Diversamente, costituisce violazione
dell’obbligo di riservatezza la segnalazione di informazioni riservate legate
ad un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente
interessato. Costituisce, altresì, violazione dell’obbligo di segreto
aziendale, professionale o d’ufficio, la segnalazione di informazioni oggetto
di segreto effettuata con modalità eccedenti rispetto alle finalità
dell’eliminazione dell’illecito, come, ad esempio, la segnalazione effettuata
mediante un canale diverso da quelli specificamente predisposti.
Responsabilità e Procedure
Il dipendente o collaboratore di
BEIERSDORF SPA che intende segnalare all’Organismo di Vigilanza condotte
illecite o violazioni del modello ex D.Lgs. 231/2001 deve utilizzare, a tal
fine, esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica dell'organismo di Vigilanza organismodivigilanza2@beiersdorf.com.
Le segnalazioni devono essere fondate
su elementi di fatto precisi e concordanti.
Dalla segnalazione deve risultare
obbligatoriamente l’identità del segnalante. Non saranno quindi prese in
considerazione eventuali segnalazioni anonime.
L’Organismo di Vigilanza garantisce la
totale riservatezza dell’identità del segnalante.
Nel caso fossero violate le misure di
tutela del segnalante e nel caso di segnalazioni fatte con dolo o colpa grave
che dovessero risultare manifestamente infondate BEIERSDORF SPA è legittimata
all’adozione di sanzioni disciplinari.